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Il caso di Camigliano (CE) arriva in Senato!

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Ecco il testo dell'interrogazione presentata in Senato in data odierna dal Senatore Francesco Pardi dell'Italia Dei Valori, in merito alla situazione paradossale che si sta verificando in Campania, nel nostro Comune di Camigliano (CE).

Ringraziamo l'Italia dei Valori, il Senatore Pardi e Carlotta Nao per l'attenzione e la sensibilità dimostrata in questa circostanza. Al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, invece, ricordiamo l'indirizzo della nostra sede: siamo infatti sempre in attesa di una risposta alla nostra missiva della scorsa settimana: Associazione Comuni Virtuosi, c/o Municipio di Monsano (AN), P.zza Matteotti 17 - CAP 60030.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle finanze.

Premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, dispone all’art. 11 la costituzione e l’avvio di società provinciali, con l’attribuzione ai presidenti delle province dei compiti e delle funzioni il cui esercizio risulti essere funzionale alla programmazione della gestione dei rifiuti, anche in deroga alle precipue disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le società provinciali potranno affidare il servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti a soggetti privati, in via di estrema urgenza, ovvero avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente svolgono tale servizio;

ciò genera una serie di incongruità, sotto il profilo della coerenza sistematica, giuridica e finanziaria, tali da rischiare di compromettere l’efficacia del passaggio dalla gestione straordinaria a quella ordinaria, rallentando le procedure e aggravando il contenzioso, peraltro a scapito dei cittadini su cui graverebbero gli oneri della disposizione;

con la creazione di ulteriori società provinciali e con l’affidamento ai presidenti delle province di ogni funzione e compito del servizio di gestione integrata dei rifiuti si incide pesantemente, solo per la regione Campania, sull’intero sistema del riparto di competenze, sulla capacità impositiva dei Comuni e sui poteri ordinatori dei sindaci in materia, senza alcun coordinamento con il testo unico degli enti locali, fatta salva la formula di deroga, a giudizio dell’interrogante assai risibile, con riferimento agli articoli 42, 48 e 50, che affidavano agli organi del Comune il potere di intervenire, sia per la gestione ordinaria del servizio sia per eventi straordinari verificatisi nel proprio territorio. In mancanza di un corretto raccordo con quanto previsto dall’ordinamento vigente, sia con riferimento agli effetti sui bilanci dei Comuni ai fini del Patto di stabilità che alla possibilità per questi ultimi di esperire i servizi senza adeguata compensazione per il minor gettito, è ragionevole ipotizzare che da tale impostazione, altrettanto emergenziale di quella che si intende superare, possano derivare rilevanti problemi applicativi;

la sentenza n. 314 del 2009 della Corte costituzionale ha sancito, relativamente all’articolo 20 della legge regionale della Campania n. 4 del 2009, che la Regione non aveva facoltà di regolare in merito all’organizzazione delle province e segnatamente che esse potessero costituire delle società di gestione del ciclo dei rifiuti. Anche con riferimento all’art. 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 potrebbe profilarsi una previsione analoga a quella dell’articolo caducato dalla Corte costituzionale, perché in esso ci si riferisce alle province in qualità di gestori dei rifiuti, ma si entra nel merito dell’organizzazione delle province stesse stabilendo, per legge, che devono costituire società provinciali;

il comune di Camigliano, in provincia di Caserta, ha raggiunto ottimi livelli di raccolta differenziata attestandosi al 65 per cento. Sono state inoltre messe in atto iniziative di grande rilievo in termini di ecocompatibilità quali la raccolta degli olii esausti e l’approvvigionamento di pannolini ecologici per gli asili. Inoltre il sindaco di Camigliano è riuscito a far cessare alcune attività estrattive abusive nel suo territorio comunale;

a quanto risulta all’interrogante, quale forma di resistenza, il sindaco di Camigliano non ha adempiuto alle disposizioni dell’art. 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, rifiutando di consegnare i ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e alla tariffa igiene ambientale (TIA). Tale circostanza avrebbe causato una serie di richiami, poi sfociati in una diffida da parte del Prefetto e in un probabile scioglimento del consiglio comunale con nomina di un commissario ad acta;

considerato che:

l’applicazione dell’art. 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 porterebbe verosimilmente al paradossale peggioramento ex nunc della raccolta e gestione dei rifiuti nel comune di Camigliano, con aggravio dei costi per i cittadini ed un peggioramento dei servizi;

al di là del dato meramente giuridico, non si comprende quale logica induca ad approvare una legge secondo la quale i comuni che rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata possono essere parzialmente esautorati dalle società provinciali subentranti nella gestione del servizio rifiuti, mentre ciò non dovrebbe accadere per comuni situati sulle isole minori, compresi quelli che non raggiungono gli standard qualitativi e i livelli di raccolta imposti dalla normativa vigente. Si persevera pertanto nel tenere distinti gli aspetti della raccolta da quello dello smaltimento, mantenendo così un alto rischio di nuove emergenze future;

è opportuno, infine, valutare le possibili ricadute sui cittadini in termini di imposte e tariffe, per evitare che questi ultimi paghino la conflittualità che si profila tra competenze comunali e provinciali sul servizio e sulla riscossione;

la perdita degli introiti legati alla riscossione della TARSU e TIA costringerà i comuni ad ulteriori contrazioni economiche, aumentando i rischi di dissesto finanziario;

risulta all’interrogante che in alcune “illuminate” circostanze sia stato fatto prevalere il buon senso, ritardando le richieste di cessione della gestione per i comuni considerati virtuosi in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, facendoli precedere da quelli meno virtuosi, lasciando quindi agli amministratori più capaci un ulteriore margine temporale;

risulta altresì che le province starebbero inglobando, ai fini della sostituzione dei comuni nelle operazioni di raccolta, quei consorzi provinciali già noti per la loro manifesta incapacità di gestire il ciclo dei rifiuti, tanto da essere concausa delle molteplici crisi patite dalla Regione Campania,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che l’articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 penalizzi i comuni virtuosi in materia di raccolta differenziata;

se non ritenga che la perdita degli introiti legati a TARSU e TIA penalizzi eccessivamente i bilanci comunali dei soli comuni campani;

se, visti i possibili effetti controproducenti della disposizione sopra indicata, non si ritenga necessario promuovere iniziative volte a modificarne il contenuto nel senso indicato in premessa.

Caro Presidente Napolitano

Firma qui la petizione a sostegno di Camigliano

Ascolta l'intervista al Sindaco Vincenzo Cenname